Igienizzazione impianti trattamento d’aria: ecco le sanzioni che si rischiano se non avviene

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L’igienizzazione degli impianti di trattamento d’aria è di assoluta importanza, soprattutto nei luoghi aperti al pubblico e negli ambienti di lavoro, qualsiasi essi siano. Se le normative che regolano queste operazioni non vengono rispettate, si incorre in sanzioni molto severe.

Ancora prima della diffusione pandemica del virus Covid19, il problema dell’igienizzazione degli impianti di trattamento d’aria era stato affrontato con le normative promulgate dal Decreto Legislativo n. 81/2008, che tratta la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nello specifico, nell’Allegato IV dal titolo “Requisiti dei luoghi di lavoro”, al Comma 1.9.1., relativamente all’aerazione dei luoghi chiusi si stabilisce che:

1.9.1.4 Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.1.5 Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

Entrambe le operazioni sono definite obbligatorie dall’art. 63 dello stesso Decreto Legislativo, che dice letteralmente nel Comma 1: “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV”.

Nell’art. 64, si precisa, inoltre, sia che la responsabilità delle operazioni di igienizzazione è carico del Datore di Lavoro, sia che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate”.

Le sanzioni per il mancato rispetto delle norme di igienizzazione

Se il Datore di Lavoro, o la figura di Dirigente da lui delegata, non si attivano nel rispetto di queste normative sono puniti, ai sensi dell’art. 68, con sanzioni di tipo penale: ovvero con l’arresto da 2 a 4 mesi, oppure con ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro.

Bisogna però considerare, oltre alle sanzioni derivanti dalla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche quelle legate all’eventualità di una patologia contratta a causa della contaminazione degli impianti trattamento d’aria.

In questo caso, per responsabilità civile, ci potrebbe essere un risarcimento per danno biologico (ex art. 2043 cod. civ.) e per danno morale (ex art. 2059 cod. civ.).

Invece, nell’eventualità in cui si ritenga la presenza di un reato colposo, come ad esempio quella prevista dall’art. 452 cod. pen. (Delitti colposi contro la salute pubblica), dall’art. 590 cod. pen. (Lesioni personali colpose) e dall’art. 589 cod. pen. (Omicidio colposo), si può incorrere in sanzioni penali gravissime.

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